(PDF) B REGOLAMENTO (CE) n. 479/2008 DEL CONSIGLIO del 29 … · REGOLAMENTO (CE) n. 479/2008 DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2008 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, - DOKUMEN.TIPS (2023)

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B REGOLAMENTO (CE) n. 479/2008 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2008

relativo allorganizzazione comune del mercato vitivinicolo, chemodifica i regolamenti (CE)n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n.1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti

(CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999

(GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale

n. pag. data

M1 Regolamento (CE) n. 1246/2008 della Commissione del 12dicembre2008

L 335 32 13.12.2008

M2 Regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009L 30 1 31.1.2009

Rettificato da:

C1 Rettifica, GU L 220 del 15.8.2008, pag. 35 (479/2008)

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REGOLAMENTO (CE) n. 479/2008 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2008

relativo allorganizzazione comune del mercato vitivinicolo,chemodifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003,(CE)n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE)

n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999

SOMMARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

TITOLO II MISURE DI SOSTEGNO

Capo I Programmi di sostegno

Sezione 1 Disposizioni introduttive

Sezione 2 Presentazione e contenuto dei programmi disostegno

Sezione 3 Misure di sostegno specifiche

Sezione 4 Disposizioni generali

Capo II Trasferimenti di risorse finanziarie

TITOLO III MISURE REGOLAMENTARI

Capo I Disposizioni generali

Capo II Pratiche enologiche e restrizioni

Capo III Denominazioni di origine, indicazioni geograficheemenzioni tradizionali

Capo IV Denominazioni di origine e indicazioni geografiche

Sezione 1 Definizioni

Sezione 2 Domanda di protezione

Sezione 3 Procedura di conferimento della protezione

Sezione 4 Casi specifici

Sezione 5 Protezione e controllo

Sezione 6 Disposizioni generali

Capo V Menzioni tradizionali

Capo VI Etichettatura e presentazione

Capo VII Organizzazioni di produttori e organizzazioniinter-professionali

TITOLO IV SCAMBI CON I PAESI TERZI

Capo I Disposizioni comuni

Capo II Titoli di importazione e di esportazione

Capo III Salvaguardia e perfezionamento attivo e passivo

Capo IV Regole applicabili alle importazioni

TITOLO V POTENZIALE PRODUTTIVO

Capo I Impianti illegali

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Capo II Regime transitorio dei diritti di impianto

Capo III Regime di estirpazione

TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO VII MODIFICHE, DISPOSIZIONI TRANSITORIE EFINALI

Capo I Modifiche

Capo II Disposizioni transitorie e finali

IL CONSIGLIO DELLUNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunit europea, inparticolare gliarticoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),

considerando quanto segue:

(1) Il regime comunitario che si applica al settore vitivinicolodisciplinato dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio,del 17maggio 1999, relativo allorganizzazione comune del mer-catovitivinicolo (3) e dalle relative disposizioni di applicazione.

(2) Il consumo di vino nella Comunit in calo costante e dal1996le esportazioni di vino dalla Comunit crescono, in volume, adunritmo molto pi lento delle importazioni. Ci ha comportatoundeterioramento dellequilibrio tra domanda e offerta che, asuavolta, si ripercuote negativamente sui prezzi e sui redditideiproduttori.

(3) Non tutti gli strumenti attualmente previsti dal regolamento(CE)n. 1493/1999 si sono rivelati efficaci nel guidare il settorevitivi-nicolo verso uno sviluppo competitivo e sostenibile. Lemisuredei meccanismi di mercato si sono spesso rivelate mediocrisottoil profilo del rapporto costi/benefici, nella misura in cuihannoincoraggiato il prodursi di eccedenze strutturali senzaindurrealcun miglioramento strutturale. Alcune delle misureregolamen-tari in vigore hanno inoltre ostacolato indebitamente leattivit deiproduttori competitivi.

(4) Lattuale quadro normativo non sembra quindi consentire dirag-giungere, in maniera sostenibile, gli obiettivi dellarticolo 33deltrattato, in particolare la stabilizzazione del mercatovitivinicolo elassicurazione di un equo tenore di vita per lapopolazione agri-cola interessata.

(5) Alla luce dellesperienza acquisita appare pertantoappropriatomodificare radicalmente il regime comunitarioapplicabile al set-tore del vino per conseguire i seguentiobiettivi: migliorare lacompetitivit dei produttori di vinocomunitari; rafforzare la no-toriet dei vini comunitari di qualitcome i migliori vini delmondo; recuperare vecchi mercati econquistarne di nuovi allin-terno della Comunit europea e ovunquenel mondo; istituire unregime vitivinicolo basato su regole chiare,semplici ed efficaci,che permettano di equilibrare la domanda elofferta; istituire un

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(1) Parere del 12 dicembre 2007 (non ancora pubblicato nellaGazzetta ufficiale).(2) Parere del 12 dicembre 2007 (non ancorapubblicato nella Gazzetta ufficiale).(3) GU L 179 del 14.7.1999,pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag.1).

regime vitivinicolo in grado di salvaguardare le miglioritradizionidella produzione vitivinicola comunitaria, di rafforzareil tessutosociale di molte zone rurali e di garantire che tutta laproduzionesia realizzata nel rispetto dellambiente. dunqueopportunoabrogare il regolamento (CE) n. 1493/1999 e sostituirlocol pre-sente regolamento.

(6) Lelaborazione del presente regolamento stata preceduta daunprocesso di valutazione e di consultazione volto aindividuaremeglio le esigenze del settore vitivinicolo e difocalizzarsi su diesse. stata commissionata una valutazioneesterna, la cui rela-zione stata pubblicata nel novembre 2004. Peroffrire ai soggettiinteressati lopportunit di esprimere la loroopinione, la Com-missione ha organizzato un seminario il 16febbraio 2006. Il22 giugno 2006 stata pubblicata la comunicazionedella Com-missione Verso un settore vitivinicolo europeosostenibile in-sieme ad una valutazione di impatto che elencava unaserie diopzioni di riforma del settore vitivinicolo.

(7) Dal mese di luglio al mese di novembre 2006 si sviluppatoundibattito in seno al Consiglio. Nel dicembre 2006 ilComitatoeconomico e sociale europeo e il Comitato delle regionihannoadottato le rispettive relazioni sulle opzioni di riforma delmercatovitivinicolo illustrate nella comunicazione dellaCommissione. Il15 febbraio 2007 il Parlamento europeo ha adottatouna relazionedi propria iniziativa sulla comunicazione, le cuiconclusioni sonostate prese in considerazione nel presenteregolamento.

(8) Il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22ottobre2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli edi-sposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamentosul-lOCM unica) (1), dovrebbe disciplinare col tempo anche ilset-tore vitivinicolo. Il regolamento sullOCM unica comprendedi-sposizioni di natura orizzontale, in particolare riguardoagliscambi commerciali con i paesi terzi, alle regole sullaconcor-renza, ai controlli e alle sanzioni e allo scambio diinformazionitra la Commissione e gli Stati membri. Affinch infuturo pos-sano confluire agevolmente nel regolamento sullOCMunica, ledisposizioni del presente regolamento relative a taliquestioni dicarattere orizzontale dovrebbero essere quanto pipossibile con-formi a quelle contenute nel regolamento sullOCMunica.

(9) importante istituire misure di sostegno capaci dirafforzarestrutture competitive. Mentre la definizione di talimisure e illoro finanziamento spettano alla Comunit, si dovrebbelasciareagli Stati membri la facolt di scegliere misure idonee persov-venire alle necessit dei loro enti regionali, tenendo conto,senecessario, delle loro peculiarit e di inserirle nei rispettivipro-grammi di sostegno nazionali. opportuno che lattuazione ditaliprogrammi spetti agli Stati membri.

(10) La chiave di ripartizione finanziaria delle risorse afavore deiprogrammi di sostegno nazionali tra gli Stati membridovrebbeessere connessa alla quota storica del bilancio del vino,comecriterio principale, alla superficie vitata e alla produzionestorica.Tuttavia, tale chiave dovrebbe essere adattata in relazioneallesituazioni nelle quali luso della quota storica del bilanciodelvino come criterio principale comporterebbe unindebitadistribu-zione delle risorse.

(11) Una misura essenziale ammissibile ai programmi disostegnonazionali dovrebbe essere costituita dalla promozione edallacommercializzazione dei vini comunitari nei paesi terzi. Leatti-vit di ristrutturazione e di riconversione dovrebbero esserepro-seguite dati i loro effetti strutturali positivi sul settorevitivinicolo.

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(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato daultimo dalregolamento (CE) n. 248/2008 (GU L 76 del 19.3.2008, pag.6).

Dovrebbe inoltre essere previsto un sostegno a favore diinvesti-menti nel settore vitivinicolo intesi a migliorare irisultati econo-mici delle imprese in quanto tali. Il sostegno afavore della di-stillazione dei sottoprodotti dovrebbe costituireuna misura a di-sposizione degli Stati membri che desiderinoavvalersi di talestrumento per garantire la qualit del vino, purpreservando lam-biente.

(12) opportuno ammettere agli aiuti nellambito dei programmidisostegno strumenti preventivi come lassicurazione del raccolto,ifondi di mutualizzazione e la vendemmia verde, allo scopodiincoraggiare un approccio responsabile per affrontare lesituazionidi crisi.

(13) giustificato mantenere in vigore alcune misure tradizionalidu-rante un periodo transitorio per evitare che le usuali misuredimercato, finora finanziate dalle risorse comunitarie, cessinodiapplicarsi troppo bruscamente. Le misure in questioneriguardanoil sostegno alla distillazione di alcole per usicommestibili, ilsostegno alla distillazione di crisi e il sostegnoalluso del mostodi uve concentrato.

(14) Infine, gli Stati membri possono preferire, per svariatimotivi, laconcessione di un aiuto disaccoppiato nellambito delregime dipagamento unico a favore degli agricoltori. Gli Statimembridovrebbero pertanto disporre di tale possibilit e, date lespecifi-cit del regime di pagamento unico, simili trasferimentidovreb-bero essere irreversibili e ridurre in proporzione ladotazionedisponibile per i programmi di sostegno nazionali negliannisuccessivi.

(15) Il finanziamento comunitario delle misure ammissibilidovrebbeessere subordinato, se possibile, al rispetto dideterminate normeambientali in vigore da parte dei produttoriinteressati. Qualsiasimancata osservanza di tali norme dovrebbe darluogo a una ri-duzione proporzionale dei relativi pagamenti.

(16) Gli aiuti al settore vitivinicolo dovrebbero provenireanche dallemisure strutturali previste dal regolamento (CE) n.1698/2005 delConsiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allosvilupporurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo svilupporurale(FEASR) (1).

(17) Nel settore vitivinicolo dovrebbero avere pertinenza leseguentimisure del regolamento (CE) n. 1698/2005: linsediamentodeigiovani agricoltori e investimenti in impianti tecnici e permiglio-rare la commercializzazione, la formazione professionale, ilso-stegno alle organizzazioni di produttori per attivit diinforma-zione e promozione dopo ladesione ad un sistema diqualit,aiuti agroambientali, il prepensionamento per gliagricoltori chedecidono di abbandonare ogni attivit agricola dinatura commer-ciale e di cedere lazienda ad altri agricoltori.

(18) Per aumentare le risorse finanziarie a disposizionenellambito delregolamento (CE) n. 1698/2005, si dovrebbe disporreun gradualetrasferimento di risorse al bilancio previsto da taleregolamento,qualora gli importi in questione siano sufficientementerilevanti.

(19) Nel settore vitivinicolo dovrebbero applicarsi alcunemisure rego-lamentari, in particolare per ragioni connesse allasalute, allaqualit e alle aspettative dei consumatori.

(20) Gli Stati membri che producono pi di 50 000 ettolitriallannodovrebbero continuare ad avere la competenza dellaclassifica-zione delle variet di uve da vino con le quali pu essereprodottovino sul loro territorio. Alcune variet dovrebbero essereescluse.

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(1) GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato daultimo dalregolamento (CE) n. 146/2008 (GU L 46 del 21.2.2008, pag.1).

(21) Alcuni prodotti oggetto del presente regolamento dovrebberoes-sere commercializzati nella Comunit nel rispetto di unaclassifi-cazione specifica dei prodotti vitivinicoli e dellerelative specifi-che.

(22) I prodotti disciplinati dal presente regolamento dovrebberoessereottenuti nel rispetto di determinate regole sulle praticheenologi-che e sulle restrizioni applicabili, che tengano pienamentecontodegli aspetti connessi alla salute e delle aspettative deiconsuma-tori circa la qualit e i metodi di produzione. Per motividiflessibilit, opportuno provvedere a mantenere aggiornatelepratiche enologiche e ad approvarne di nuove a livello dimisuredi attuazione, tranne che per le pratiche politicamentesensibilidellarricchimento e dellacidificazione, per le qualiappare appro-priato che le modifiche rimangano di competenza delConsiglio.

(23) Laumento della gradazione alcolica del vino dovrebberimaneresubordinato a determinati limiti e, ove applicato, dovrebbeessererealizzato con laggiunta al vino di mosto di uve concentratoomosto di uve concentrato rettificato o di saccarosio, laddovesiastato consentito. I limiti posti agli aumenti consentiti intermini diarricchimento dovrebbero essere resi pi rigorosi diquanto non losiano stati finora.

(24) Data la scarsa qualit del vino ottenuto con la tecnicadella so-vrappressione, tale pratica dovrebbe essere vietata.

(25) Per conformarsi alle norme internazionali in questosettore, laCommissione dovrebbe basarsi, come regola generale,sulle pra-tiche enologiche raccomandate dallOrganizzazioneinternazionaledella vigna e del vino (OIV).

(26) Nella Comunit si dovrebbe continuare a vietare il taglio diunvino originario di un paese terzo con un vino della Comunit eiltaglio tra vini originari di paesi terzi. Analogamente, sidovrebbevietare che certi tipi di mosto di uve, il succo di uve ele uvefresche originarie dei paesi terzi siano vinificati oaddizionati avino nel territorio della Comunit.

(27) Il concetto di vino di qualit nella Comunit si fonda tralaltrosulle specifiche caratteristiche attribuibili alloriginegeograficadel vino. I consumatori possono individuare tali vinigrazie alledenominazioni di origine protette e alle indicazionigeograficheprotette, bench lattuale sistema non sia completamente apuntosotto questo profilo. Per permettere listituzione di unquadrotrasparente e pi completo che corrobori lindicazione diqualitdi tali prodotti, si dovrebbe prevedere un regime chepermetta diesaminare le domande di denominazione di origine oindicazionegeografica in linea con limpostazione seguita nellambitodellanormativa trasversale della qualit applicata dalla Comunitaiprodotti alimentari diversi dal vino e dalle bevande spiritosenelregolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo2006,relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e dellede-nominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari(1).

(28) Per preservare le particolari caratteristiche di qualit deivini adenominazione di origine o a indicazione geografica, gliStatimembri dovrebbero essere autorizzati ad applicare normepirigorose.

(29) Per beneficiare della protezione nella Comunit, ledenominazionidi origine e le indicazioni geografiche dovrebberoessere ricono-sciute e registrate a livello comunitario. Pergarantire che le ri-spettive denominazioni soddisfino le condizionistabilite nel pre-sente regolamento, le domande dovrebbero essereesaminate dalleautorit nazionali dello Stato membro interessato,nel rispetto di

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(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato dalregolamento(CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

disposizioni comuni minime che comprendono unaproceduranazionale di opposizione. La Commissione dovrebbesuccessiva-mente esaminare tali decisioni per verificare se ledomande sod-disfino le condizioni stabilite dal presenteregolamento, garan-tendo unimpostazione uniforme fra gli Statimembri.

(30) La protezione dovrebbe essere estesa alle denominazioni diori-gine e alle indicazioni geografiche dei paesi terzi che sianogiprotette nel loro paese di origine.

(31) La procedura di registrazione dovrebbe permettere aqualsiasipersona fisica o giuridica che abbia un interesselegittimo, inuno Stato membro o in un paese terzo, di esercitare ipropri dirittinotificando la propria opposizione.

(32) Le denominazioni di origine e le indicazioni geograficheregi-strate dovrebbero essere protette nei confronti di usi chesfruttanoindebitamente la notoriet dei prodotti conformi. Perincoraggiarela concorrenza leale e non trarre in errore iconsumatori, la pro-tezione dovrebbe essere estesa anche aiprodotti e ai servizi nondisciplinati dal presente regolamento,inclusi quelli non compresinellallegato I del trattato.

(33) Dovrebbero essere istituite procedure che consentano dimodifi-care il disciplinare, successivamente alla protezione, e dicancel-lare lindicazione geografica o la denominazione di origine,inparticolare se non siano pi conformi al rispettivodisciplinare.

(34) Le denominazioni di origine e le indicazioni geograficheprotettesul territorio comunitario dovrebbero essere oggetto dicontrolli,possibilmente in conformit del regolamento (CE) n.882/2004del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile2004,relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare laconformit allanormativa in materia di mangimi e di alimenti e allenorme sullasalute e sul benessere degli animali (1), compreso unsistema dicontrolli diretto ad assicurare il rispetto deldisciplinare di produ-zione dei vini.

(35) Si dovrebbero autorizzare gli Stati membri ad imporre unatassa acopertura delle spese sostenute, comprese quelle sostenuteperlesame delle domande di protezione, delle dichiarazioni dioppo-sizione, delle domande di modifica e delle richieste dicancella-zione presentate a norma del presente regolamento.

(36) Ai fini della certezza del diritto, le denominazioni diorigine e leindicazioni geografiche esistenti nella Comunitdovrebbero es-sere esentate dallapplicazione della nuova proceduradi esame.Gli Stati membri interessati dovrebbero tuttavia esseretenuti afornire alla Commissione le informazioni di base e gli atticon cuihanno riconosciuto tali denominazioni e indicazioni alivello na-zionale, pena la perdita della protezione di cui godonole mede-sime. Ai fini della certezza del diritto, si dovrebbelimitare lapossibilit di cancellazione di denominazioni di originee indica-zioni geografiche esistenti.

(37) In taluni Stati membri la politica della qualitdisciplinata alivello nazionale in conformit delle disposizioni epratiche na-zionali. Tali disposizioni e pratiche possono restarein vigore.

(38) Talune menzioni sono tradizionalmente utilizzate nellaComunite forniscono ai consumatori informazioni sullecaratteristiche e laqualit dei vini complementari alle informazionifornite dalledenominazioni di origine e dalle indicazionigeografiche. Perassicurare il funzionamento del mercato interno eunequa con-correnza e per evitare che i consumatori siano indottiin errore,

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(1) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del28.5.2004,pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento(CE) n. 301/2008del Consiglio (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 85).

tali menzioni tradizionali dovrebbero beneficiare diprotezionenella Comunit.

(39) La designazione, la denominazione e la presentazione deiprodottidisciplinati dal presente regolamento possono avere effettisigni-ficativi sulle loro prospettive di commercializzazione.Eventualidivergenze tra le disposizioni legislative degli Statimembri inmateria di etichettatura dei prodotti vitivinicoli possonoostacolarelordinato funzionamento del mercato interno.

(40) necessario pertanto stabilire norme che tengano conto deile-gittimi interessi dei consumatori e dei produttori. A tal finesiravvisa lopportunit che le norme in materia di etichettaturasianoadottate a livello comunitario.

(41) Tali norme dovrebbero prevedere lobbligatoriet delluso dide-terminate menzioni che consentano di identificare il prodottoaseconda delle categorie di vendita e di fornire aiconsumatorideterminate informazioni importanti. Si dovrebbedisciplinare alivello comunitario anche luso di determinate altreinformazionifacoltative.

(42) Salvo se altrimenti disposto, le norme in materia dietichettaturanel settore vitivinicolo dovrebbero esserecomplementari allenorme previste dalla direttiva 2000/13/CE delParlamento euro-peo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa alravvicina-mento delle legislazioni degli Stati membri concernentiletichet-tatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonchla relativapubblicit (1), che si applicano trasversalmente pertutti i settori.Dallesperienza emerso che spesso non opportunodifferen-ziare le norme di etichettatura a seconda della categoriadi pro-dotti vitivinicoli. Le norme dovrebbero pertanto applicarsiin lineadi principio a tutte le varie categorie di vino, compresi iprodottiimportati. In particolare, dovrebbero permetterelindicazionedella variet di uva da vino e dellannata sui vini senzadenomi-nazione di origine o indicazione geografica, purch sianorispet-tate determinate condizioni ed eccezioni circa la veridicitdelleindicazioni riportate in etichetta e il relativo controllo,nonch ilrischio di confusione per i consumatori.

(43) Lesistenza e la creazione di organizzazioni di produttoripossonocontinuare a contribuire al soddisfacimento dei bisogni nelsettorevitivinicolo quali definiti a livello comunitario. La loroutilitdovrebbe risiedere nella portata e nellefficacia dei servizicheoffrono ai loro aderenti. Lo stesso vale per leorganizzazioniinterprofessionali. Per questo opportuno che gliStati membririconoscano le organizzazioni che rispondono adeterminate con-dizioni definite a livello comunitario.

(44) Per migliorare il funzionamento del mercato dei vini, gliStatimembri dovrebbero poter applicare le decisioni adottatedalleorganizzazioni interprofessionali. Tuttavia, la portata diquestedecisioni dovrebbe escludere le pratiche in grado di crearedistor-sioni della concorrenza.

(45) La realizzazione di un mercato unico comunitario implicalin-staurazione di un regime di scambi alle frontiere esternedellaComunit. Tale regime, comprendente dazi allimportazione,do-vrebbe permettere in linea di massima di stabilizzare ilmercatocomunitario. Il regime degli scambi dovrebbe basarsi sugliobbli-ghi internazionali assunti dalla Comunit, in particolarequelliderivanti dagli accordi dellOrganizzazione mondiale delcommer-cio (OMC).

(46) Il controllo dei flussi commerciali soprattutto unattivitammi-nistrativa che dovrebbe essere gestita in modo flessibile. Necon-

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(1) GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata daultimo dalla direttiva2007/68/CE della Commissione (GU L 310 del28.11.2007, pag. 11).

segue che la decisione relativa alle condizioni di rilascio dititolidovrebbe essere adottata dalla Commissione, stante lanecessit didisporre di titoli di importazione ed esportazione aifini dellagestione dei mercati, in particolare ai fini dellasorveglianza sulleimportazioni dei prodotti in oggetto. tuttaviaopportuno che ilpresente regolamento stabilisca le condizionigenerali che disci-plinano i titoli suddetti.

(47) Listituzione di un regime di titoli di importazione e diesporta-zione dovrebbe comportare anche lobbligo di costituire unacau-zione a garanzia delleffettiva realizzazione delle operazioniper lequali sono rilasciati i titoli.

(48) Il regime dei dazi allimportazione consente di rinunciare aqual-siasi altra misura di protezione alle frontiere esterne dellaComu-nit. In circostanze eccezionali il meccanismo del mercatointernoe dei dazi doganali potrebbe rivelarsi inadeguato. In unasimileevenienza, per non lasciare il mercato comunitario indifesodifronte ad eventuali perturbazioni, la Comunit dovrebbe essereingrado di prendere rapidamente tutte le misure necessarie,chedovranno essere conformi agli impegni internazionaliassuntidalla Comunit.

(49) Per evitare o neutralizzare eventuali effettipregiudizievoli sulmercato comunitario conseguenti in particolarealle importazionidi succhi di uve e mosti di uve, limportazione ditali prodottidovrebbe essere soggetta al pagamento di un dazioaddizionale, inpresenza di determinate condizioni.

(50) Per garantire il corretto funzionamento del mercato delvino e inparticolare per evitare turbative del mercato, si dovrebbepreve-dere la possibilit di vietare il ricorso al regime delperfeziona-mento attivo e passivo. Perch sia efficace, di solitoquesto tipodi strumento di gestione del mercato deve essereapplicato rapi-damente. pertanto opportuno affidare le relativecompetenzealla Commissione.

(51) I prodotti importati dai paesi terzi dovrebbero essereassoggettatialle norme comunitarie relative alle categorie diprodotti, alleti-chettatura e alle denominazioni di origine eindicazioni geografi-che. Gli stessi prodotti dovrebbero essereaccompagnati da unbollettino di analisi.

(52) A determinate condizioni, opportuno conferire allaCommis-sione la competenza di indire e gestire i contingentitariffariprevisti da accordi internazionali conclusi in conformitdel trat-tato o da atti del Consiglio.

(53) Le eccedenze di produzione di vino nella Comunit sonostateaggravate a causa di violazioni del divieto provvisorio dinuoviimpianti. Nella Comunit esiste un numero consistente diimpiantiillegali, che costituisce una fonte di concorrenza sleale eacuisce iproblemi del settore vitivinicolo.

(54) Si dovrebbe distinguere tra le superfici impiantateillegalmenteprima e dopo il 31 agosto 1998, sotto il profilo degliobblighidei produttori relativi a tali superfici. Le superficiimpiantateillegalmente prima del 1o settembre 1998 dovrebbero poterbene-ficiare di unultima possibilit di regolarizzazione allecondizionidi cui allarticolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE)n.1493/1999. Di conseguenza, la pertinente disposizione del pre-senteregolamento dovrebbe avere effetto retroattivo.

(55) Attualmente gli impianti illegali realizzati prima del 1osettembre1998 non sono soggetti ad alcun obbligo di estirpazione.Si do-vrebbe istituire lobbligo, per i produttori in questione, dimettersiin regola mediante il versamento di una tassa. Se lesuperfici nonsono regolarizzate entro il 31 dicembre 2009, sidovrebbe imporreai produttori lobbligo di estirpare a loro spese lerelative super-

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fici. La mancata osservanza di tale obbligo di estirpazionedo-vrebbe comportare il pagamento di sanzioni pecuniarie.

(56) In base alla sanzione prevista dal regolamento (CE) n.1493/1999,le superfici impiantate in violazione del relativodivieto dopo ladata del 31 agosto 1998 dovrebbero essere estirpate.La mancataosservanza di tale obbligo di estirpazione dovrebbecomportare ilpagamento di sanzioni pecuniarie.

(57) In attesa della regolarizzazione e dellapplicazione dellemisure diestirpazione, si dovrebbe disporre che i vini ottenuti dasuperficiimpiantate in violazione del divieto di impianto e nonregolariz-zate a norma del regolamento (CE) n. 1493/1999 non sianoim-messi sul mercato tranne se destinati alla distillazione a spesedelproduttore. Per un migliore controllo dellosservanza diquestanorma rispetto a quanto avvenuto finora, si dovrebberichiedereai produttori la presentazione di contratti didistillazione.

(58) Se il divieto provvisorio di nuovi impianti ha inciso inuna certamisura sullequilibrio tra domanda e offerta sul mercatodel vino,nello stesso tempo ha per ostacolato i produttoricompetitivi chedesiderano rispondere in maniera flessibileallaumento della do-manda.

(59) Poich lequilibrio del mercato non stato ancora raggiuntoetenendo conto del fatto che le misure di accompagnamento comeilregime di estirpazione richiedono un certo tempo per dare ilorofrutti, opportuno mantenere in vigore il divieto di nuoviim-pianti fino al 31 dicembre 2015, data a partire dalla quale,tutta-via, dovrebbe essere levato definitivamente per permettere aipro-duttori competitivi di adeguarsi liberamente alle condizionidelmercato. Tuttavia, gli Stati membri che lo ritenganonecessariodovrebbero poter prorogare il divieto per i loroterritori fino al31 dicembre 2018.

(60) La vigente autorizzazione di nuovi impianti per le piantemadriper marze, per le misure di ricomposizione o di esproprio,nonchper la sperimentazione viticola non risulta aver perturbatoinde-bitamente il mercato vitivinicolo e dovrebbe essere pertantocon-servata, sia pure con i necessari controlli.

(61) Si dovrebbe continuare a concedere diritti di reimpianto seiproduttori si impegnano a estirpare superfici vitateequivalenti,in quanto leffetto netto di tali impianti sullaproduzione tendead essere nullo.

(62) Inoltre si dovrebbe consentire agli Stati membri diautorizzare iltrasferimento dei diritti di reimpianto tra aziende,sottoponendoloa controlli rigorosi, purch il trasferimento siinserisca nella po-litica della qualit, riguardi le superficidestinate a piante madriper marze o sia connesso al trasferimentodi una parte della-zienda. I trasferimenti dovrebbero esserelimitati al territorio dellostesso Stato membro.

(63) Per migliorare la gestione del potenziale viticolo epromuovere unuso efficiente dei diritti di impianto, attenuando intal modoulteriormente leffetto delle restrizioni provvisorie sugliimpianti,dovrebbe continuare a esistere un sistema di riservenazionali oregionali.

(64) Gli Stati membri dovrebbero mantenere un ampio marginedidiscrezionalit nella gestione delle riserve, fatti salvi inecessaricontrolli, per poter adeguare opportunamente alle esigenzelocaliluso dei diritti di impianto di dette riserve. Gli Statimembridovrebbero avere tra laltro la possibilit di acquistarediritti diimpianto, di approvvigionare la riserva e di vendere idiritti fa-centi parte della riserva. A tal fine opportunocontinuare apermettere loro di non applicare il sistema dellariserva se sonoin grado di dimostrare che gi dispongono di unsistema efficacedi gestione dei diritti di impianto.

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(65) La concessione di vantaggi specifici ai giovani produttoridi vinopu agevolare non solo il loro insediamento, ma ancheladegua-mento strutturale delle rispettive aziende dopo la faseiniziale diinsediamento; per questo tali produttori dovrebberoessere am-messi a beneficiare gratuitamente di diritti di impiantoprovenientidalla riserva.

(66) Per garantire un uso ottimale delle risorse e permigliorare lade-guamento dellofferta alla domanda, i diritti diimpianto dovreb-bero essere utilizzati dai titolari entro terminiragionevoli o, incaso contrario, essere assegnati o riassegnatialle riserve. Per glistessi motivi, i diritti presenti nelleriserve dovrebbero essereattribuiti entro termini ragionevoli.

(67) Gli Stati membri in cui il regime dei diritti di impiantonon siapplicava al 31 dicembre 2007 dovrebbero essere esentatidaldivieto provvisorio di nuovi impianti.

(68) Dovrebbe essere istituito un regime di estirpazione qualeulterioremisura di accompagnamento per creare un settorevitivinicolo insintonia con le condizioni del mercato. Aiproduttori che riten-gono che le condizioni in certe zone nonpermettano una produ-zione redditizia opportuno dare la possibilitdi ridurre i costi eabbandonare definitivamente la produzioneviticola in tali zone,autorizzandoli a esercitare attivitalternative nelle zone corri-spondenti oppure ad abbandonare deltutto la produzione agricola.

(69) Lesperienza ha insegnato che lasciando agli Stati membrilapossibilit di applicare lestirpazione dietro versamento diunpremio si rischia di vanificare lefficacia della misura e delrela-tivo impatto sullofferta. Pertanto, contrariamente al regimeinvigore, in linea di massima tutti i produttori dovrebberoavereaccesso al regime di estirpazione e dovrebbero avere solo ildi-ritto di decidere se farvi ricorso, beneficiando, in tal caso,di unpremio per ettaro di vigneto estirpato. Tuttavia, gli Statimembriin cui la produzione di vino non supera i 50 000 ettolitriallannodovrebbero essere esclusi dal beneficio del regime diestirpazione,in quanto non incidono in modo significativo sullaproduzionenella Comunit.

(70) Si dovrebbe lasciare agli Stati membri la facolt difissare, inbase a criteri oggettivi, lentit del premio diestirpazione speci-fico per il loro territorio, entro determinatilimiti stabiliti dallaCommissione.

(71) Per garantire che alle zone estirpate sia riservato untrattamentoresponsabile, occorre subordinare il diritto al premioal rispettodelle norme ambientali in vigore da parte dei produttoriinteres-sati. Qualsiasi mancata osservanza di tali norme dovrebbedarluogo a una riduzione proporzionale del premio diestirpazione.

(72) Per evitare problemi ambientali, si dovrebbe dare agliStati mem-bri la facolt di escludere lestirpazione dei vignetisituati nellezone di montagna o in forte pendenza e in alcune zoneinsularipiccole, nonch in caso di problemi ambientali imputabili acon-dizioni specifiche. Secondo la politica perseguita per leregioniultraperiferiche della Comunit, il regime di estirpazionenon siapplica alle Azzorre, a Madera e alle isole Canarie. GliStatimembri dovrebbero essere autorizzati a cessarelestirpazionequando la superficie totale estirpata raggiunga l8 %della lorosuperficie vitata (10 % a livello regionale).

(73) Qualora in uno Stato membro la superficie estirpatasuperasse il15 % della superficie vitata totale, dovrebbe esserepossibileimporre un limite massimo allestirpazione del 15 % in taleStatomembro in modo da evitare una concentrazione sproporzionatadirisorse per lestirpazione a scapito di altri Stati membri.Inoltre,dovrebbe essere possibile interrompere lestirpazione in undato

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anno quando la superficie estirpata in tale anno raggiunge il 6%della superficie vitata totale del paese.

(74) Dopo lestirpazione, la superficie agricola precedentementevitatadovrebbe essere ammessa a beneficiare del regime dipagamentounico e percepire limporto medio regionale dellaiutodirettodisaccoppiato, che, per motivi di bilancio, non dovrebbesuperareuna determinata somma.

(75) La concessione incondizionata di aiuti nazionaliostacolerebbe ilcorretto funzionamento del mercato unico. Sidovrebbero pertantoapplicare, in linea di principio, ledisposizioni del trattato inmateria di aiuti di Stato ai prodottidisciplinati dallorganizza-zione comune del mercato vitivinicolo.Tuttavia, le disposizionirelative al premio per lestirpazione ealcune misure previste daiprogrammi di sostegno non dovrebbero, diper s, precludere laconcessione di aiuti nazionali per gli stessifini.

(76) Per migliorare la gestione del potenziale viticolo,auspicabileche gli Stati membri comunichino alla Commissione uninventa-rio del loro rispettivo potenziale produttivo. Leinformazioni ivicontenute dovrebbero basarsi sullo schedarioviticolo, che do-vrebbe essere mantenuto e aggiornato regolarmente.Le modalitriguardanti lo schedario dovrebbero essere stabilite daun regola-mento di applicazione della Commissione. Il regolamento(CEE)n. 2392/86 del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativoallistitu-zione dello schedario viticolo comunitario (1), dovrebbepertantoessere abrogato. Per incoraggiare gli Stati membri aeffettuare talecomunicazione, si dovrebbe limitare il sostegno permisure diristrutturazione e riconversione esclusivamente agli Statimembriche hanno comunicato linventario.

(77) Per disporre delle informazioni necessarie a compiere lepertinentiscelte politiche e amministrative, i produttori di uvedestinate allavinificazione, di mosto di uve e di vino dovrebberopresentareuna dichiarazione di vendemmia. Gli Stati membridovrebberoinoltre avere la possibilit di imporre ai commercianti diuvedestinate alla vinificazione di dichiarare ogni anno iquantitatividellultima vendemmia immessi in commercio. I produttoridimosto e di vino e i commercianti diversi dai rivenditori alminutodovrebbero dichiarare le scorte di mosto e di vino chedetengono.

(78) Per garantire un livello soddisfacente di tracciabilit deiprodotti,in particolare ai fini della protezione dei consumatori,oppor-tuno disporre che tutti i prodotti disciplinati dal presenteregola-mento che circolano nella Comunit abbiano un documentodiaccompagnamento.

(79) Per far fronte a casi giustificati di crisi anche dopo chesi conclusa una misura di sostegno transitoria alla distillazionedicrisi prevista dai programmi di sostegno nel 2012, gli Statimem-bri dovrebbero poter concedere aiuti per la distillazione dicrisientro un massimale di bilancio complessivo pari al 15 %delvalore della relativa dotazione annuale per i rispettiviprogrammidi sostegno nazionali. Tali aiuti dovrebbero esserenotificati allaCommissione e approvati a norma del presenteregolamentoprima di essere concessi.

(80) Le misure necessarie per lattuazione del presenteregolamentodovrebbero essere adottate secondo la decisione1999/468/CEdel Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalit perleserci-zio delle competenze di esecuzione conferite allaCommis-sione (2).

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(1) GU L 208 del 31.7.1986, pag. 1. Regolamento modificato daultimo dalregolamento (CE) n. 1631/98 (GU L 210 del 28.7.1998, pag.14).

(2) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalladecisione2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(81) Le spese sostenute dagli Stati membri per rispettare gliobblighiderivanti dallapplicazione del presente regolamentodovrebberoessere finanziate dalla Comunit secondo quanto stabilitodalregolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno2005,relativo al finanziamento della politica agricola comune (1).

(82) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero scambiarsileinformazioni necessarie ai fini dellapplicazione del presentere-golamento.

(83) Per garantire losservanza degli obblighi previsti dalpresenteregolamento necessario prevedere lesecuzione di controllielapplicazione di sanzioni in caso di mancata osservanza ditaliobblighi. Si dovrebbe quindi conferire alla Commissione lacom-petenza di stabilire le relative regole, comprese quellerelative alrecupero di pagamenti indebitamente effettuati e agliobblighi direndicontazione degli Stati membri.

(84) La responsabilit di garantire losservanza delledisposizioni delpresente regolamento dovrebbe incombere alleautorit degli Statimembri; occorre adottare disposizioni chepermettano alla Com-missione di sorvegliare e garantire taleosservanza.

(85) Ai fini dellinserimento del settore vitivinicolo nel regimedipagamento unico, tutte le superfici viticole attivamentecoltivatedovrebbero diventare ammissibili al regime di pagamentounicoistituito dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio,del29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative airegimidi sostegno diretto nellambito della politica agricola comuneeistituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori(2).

(86) I viticoltori stabiliti in Bulgaria, Cipro, Estonia,Lettonia, Litua-nia, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Romania,Slovenia, Slovac-chia e Ungheria dovrebbero beneficiaredellinserimento del set-tore del vino nel regime di pagamento unicoalle stesse condi-zioni dei viticoltori della Comunit nella suacomposizione al30 aprile 2004. Per questo motivo il settore delvino non do-vrebbe essere assoggettato, allinterno del regime dipagamentounico, allo schema di incrementi previsto dallarticolo 143bis delregolamento (CE) n. 1782/2003.

(87) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento(CE)n. 1782/2003 e il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio,del17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e dipro-mozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e neipaesiterzi (3).

(88) La transizione dalla disciplina del regolamento (CE) n.1493/1999e degli altri regolamenti relativi al settore vitivinicoloa quellaprevista dal presente regolamento potrebbe dar luogo adifficoltche il presente regolamento non affronta. Apparenecessario darealla Commissione la facolt di adottare le necessariemisure tran-sitorie per far fronte a tale eventualit. LaCommissione dovrebbeessere altres autorizzata a risolveredeterminati problemi pratici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

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(1) GU L 209 dell11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato daultimo dalregolamento (CE) n. 1437/2007 (GU L 322 del 7.12.2007,pag. 1).

(2) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato daultimo dalregolamento (CE) n. 293/2008 della Commissione (GU L 90del 2.4.2008,pag. 5).

(3) GU L 3 del 5.1.2008, pag. 1.

TITOLO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce norme specifiche per laprodu-zione e la commercializzazione dei prodotti di cuiallallegato I,parte XII, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

2. Per i prodotti di cui al paragrafo 1 il presente regolamentopre-vede:

a) misure di sostegno;

b) misure regolamentari;

c) regole in materia di scambi con i paesi terzi;

d) regole che disciplinano il potenziale produttivo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizionifigurantinellallegato I.

TITOLO II

MISURE DI SOSTEGNO

CAPO I

Programmi di sostegno

S e z i o n e 1

D i s p o s i z i o n i i n t r o d u t t i v e

Articolo 3

Ambito di applicazione

Il presente capo stabilisce le norme che disciplinanolassegnazione dirisorse finanziarie comunitarie agli Stati membri eluso di tali risorse daparte degli Stati membri attraversoprogrammi nazionali di sostegno (diseguito denominati programmi disostegno) per finanziare misurespecifiche di sostegno al settorevitivinicolo.

Articolo 4

Compatibilit e coerenza

1. I programmi di sostegno sono compatibili con il dirittocomunita-rio e coerenti con le attivit, le politiche e le prioritdella Comunit.

2. Gli Stati membri sono responsabili dei programmi di sostegnoeassicurano che siano coerenti al loro interno, elaborati eapplicati se-condo criteri oggettivi, tenendo conto dellasituazione economica deiproduttori interessati e della necessit dievitare disparit ingiustificatedi trattamento tra i produttori.

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Gli Stati membri sono responsabili per la predisposizione elesecuzionedei necessari controlli e delle necessarie sanzioni incaso di inosservanzadei programmi di sostegno.

3. Non concesso alcun sostegno:

a) ai progetti di ricerca e alle misure di sostegno di progettidi ricerca;

b) alle misure che sono contenute nei programmi di svilupporuraledegli Stati membri ai sensi del regolamento (CE) n.1698/2005.

S e z i o n e 2

P r e s e n t a z i o n e e c o n t e n u t o d e i p r o g r amm i d is o s t e g n o

Articolo 5

Presentazione dei programmi di sostegno

1. Ogni Stato membro produttore elencato nellallegato IIpresentaalla Commissione, per la prima volta entro il 30 giugno2008, unprogetto di programma quinquennale di sostegno contenentemisureconformi al presente capo.

Le misure di sostegno contenute nei programmi di sostegno sonodefi-nite con riferimento al livello territoriale che gli Statimembri ritengonopi adeguato. I programmi di sostegno sonopresentati alla Commis-sione previa consultazione delle autorit edelle organizzazioni compe-tenti al livello territorialeadeguato.

Ogni Stato membro presenta un solo progetto di programma disostegnorispondente alle sue peculiarit regionali.

2. I programmi di sostegno entrano in applicazione tre mesi dopolaloro presentazione alla Commissione.

Se, tuttavia, il programma di sostegno presentato non rispondeallecondizioni previste nel presente capo, la Commissione neinforma loStato membro. In tal caso lo Stato membro presenta allaCommissioneun programma di sostegno riveduto, che entra inapplicazione due mesidopo la sua comunicazione, a meno che persistaunincompatibilit, nelqual caso si applica il presente comma.

3. Il paragrafo 2 si applica mutatis mutandis alle modificherelative aiprogrammi di sostegno presentate dagli Stati membri.

4. Larticolo 6 non si applica allorch lunica misura che figuranelprogramma di sostegno di uno Stato membro consiste neltrasferimentoverso il regime di pagamento unico di cui allarticolo9. In tal casolarticolo 21 si applica solo per quanto attiene alsuo paragrafo 1 e perlanno in cui ha luogo il trasferimento.

Articolo 6

Contenuto dei programmi di sostegno

I programmi di sostegno contengono i seguenti elementi:

a) una descrizione dettagliata delle misure proposte con laquantifica-zione dei loro obiettivi;

b) i risultati delle consultazioni tenute;

c) una valutazione degli impatti tecnici, economici, ambientalie socialiattesi;

d) uno scadenzario di attuazione delle misure;

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e) una tabella finanziaria generale che indica le risorse dastanziare e laloro ripartizione indicativa tra le misure, inconformit dei massimaliindicati nellallegato II;

f) i criteri e gli indicatori quantitativi da utilizzare a finidi monitorag-gio e valutazione e le misure adottate per garantireladeguata edeffettiva attuazione dei programmi di sostegno;

g) la designazione delle autorit e degli organismi competenti acui affidata lattuazione del programma di sostegno.

Articolo 7

Misure ammissibili

1. I programmi di sostegno contemplano una o pi delleseguentimisure:

a) sostegno nellambito del regime di pagamento unico a normadel-larticolo 9;

b) promozione a norma dellarticolo 10;

c) ristrutturazione e riconversione dei vigneti a normadellarticolo 11;

d) vendemmia verde a norma dellarticolo 12;

e) fondi di mutualizzazione a norma dellarticolo 13;

f) assicurazione del raccolto a norma dellarticolo 14;

g) investimenti a norma dellarticolo 15;

h) distillazione dei sottoprodotti a norma dellarticolo 16;

i) distillazione di alcole per usi commestibili a normadellarticolo 17;

j) distillazione di crisi a norma dellarticolo 18;

k) uso di mosto di uve concentrato a norma dellarticolo 19.

2. I programmi di sostegno non contemplano misure diversedaquelle di cui agli articoli da 9 a 19.

Articolo 8

Regole generali relative ai programmi di sostegno

1. La ripartizione delle risorse finanziarie comunitariedisponibili e imassimali di bilancio sono fissati nellallegatoII.

2. Il sostegno comunitario si riferisce esclusivamente allaspesa am-missibile sostenuta dopo la presentazione del relativoprogramma disostegno ai sensi dellarticolo 5, paragrafo 1.

3. Gli Stati membri non contribuiscono alle spese di misurefinan-ziate dalla Comunit nellambito dei programmi di sostegno.

4. In deroga al paragrafo 3, per le misure contemplate dagliarti-coli 10, 14 e 15 gli Stati membri possono erogare aiutinazionali nelrispetto delle pertinenti regole comunitarie inmateria di aiuti di Stato.

Lintensit massima di aiuto stabilita nelle pertinenti regolecomunitariein materia di aiuti di Stato si applica al finanziamentopubblico com-plessivo, comprese le risorse comunitarie e le risorsenazionali.

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S e z i o n e 3

M i s u r e d i s o s t e g n o s p e c i f i c h e

Articolo 9

Regime di pagamento unico e sostegno a favore deiviticoltori

1. Gli Stati membri possono concedere un sostegno aiviticoltoriassegnando loro diritti allaiuto ai sensi del titoloIII, capitolo 3, delregolamento (CE) n. 1782/2003 in conformitdellallegato VII, puntoO, dello stesso regolamento.

2. Gli Stati membri che intendano avvalersi della facolt di cuialparagrafo 1 prevedono detto aiuto nei loro programmi disostegno,apportando tra laltro le modifiche di cui allarticolo 5,paragrafo 3, aiprogrammi in questione, per quanto concerne isuccessivi trasferimentidelle risorse al regime di pagamentounico.

3. Una volta effettivo, il sostegno di cui al paragrafo 1:

a) rimane nellambito del regime di pagamento unico e cessa diesseredisponibile, o reso disponibile in virt dellarticolo 5,paragrafo 3,per le misure di cui agli articoli da 10 a 19 neglianni di funziona-mento successivi dei programmi di sostegno;

b) riduce in proporzione limporto delle risorse disponibili perle misuredi cui agli articoli da 10 a 19 nei programmi disostegno.

Articolo 10

Promozione sui mercati dei paesi terzi

1. Il sostegno ai sensi del presente articolo riguarda le misurediinformazione e promozione dei vini comunitari attuate nei paesiterzi,destinate a migliorarne la competitivit in tali paesi.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 riguardano i vini adenominazionedi origine protetta, i vini a indicazione geograficaprotetta o i vini conindicazione della variet di uva da vino.

3. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere soltanto:

a) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione epubblicit, chemettano in rilievo i vantaggi dei prodotticomunitari, in particolare intermini di qualit, di sicurezzaalimentare e di rispetto dellambiente;

b) la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni diimportanzainternazionale;

c) campagne di informazione, in particolare sui sistemicomunitari delledenominazioni di origine, delle indicazionigeografiche e della pro-duzione biologica;

d) studi di mercati nuovi, necessari allampliamento deglisbocchi dimercato;

e) studi per valutare i risultati delle azioni promozionali e diinforma-zione.

4. Il contributo della Comunit alle attivit di promozione nonsuperail 50 % della spesa ammissibile.

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Articolo 11

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

1. Le misure relative alla ristrutturazione e alla riconversionedeivigneti hanno lo scopo di aumentare la competitivit deiproduttori divino.

2. La concessione del sostegno alla ristrutturazione e allariconver-sione dei vigneti ai sensi del presente articolosubordinata alla pre-sentazione, da parte degli Stati membri,dellinventario del rispettivopotenziale produttivo a normadellarticolo 109.

3. Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione deivigneti puriguardare soltanto una o pi delle seguenti attivit:

a) la riconversione varietale, anche mediante sovrainnesto;

b) la diversa collocazione/reimpianto di vigneti;

c) il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti.

Il sostegno non si applica al rinnovo normale dei vigneti giuntialtermine del loro ciclo di vita naturale.

4. Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione deivigneti puessere erogato soltanto nelle forme seguenti:

a) compensazione dei produttori per le perdite di redditoconseguentiallesecuzione della misura;

b) contributo ai costi di ristrutturazione e diriconversione.

5. La compensazione delle perdite di reddito di cui al paragrafo4,lettera a), pu ammontare fino al 100 % della perdita e assumereunadelle seguenti forme:

a) nonostante le disposizioni del titolo V, capo II,lautorizzazione allacoesistenza di viti vecchie e viti nuove per unperiodo determinato,non superiore a tre anni, fino alla fine delregime transitorio relativoai diritti di impianto;

b) una compensazione finanziaria.

6. Il contributo comunitario ai costi effettivi dellaristrutturazione edella riconversione dei vigneti non supera il 50%. Nelle regioni classi-ficate come regioni di convergenza a normadel regolamento (CE)n. 1083/2006 (1), il contributo comunitarioalle spese di ristrutturazionee di riconversione non supera il 75%.

Articolo 12

Vendemmia verde

1. Ai fini del presente articolo per vendemmia verde si intendeladistruzione totale o leliminazione dei grappoli non ancora giuntiamaturazione, riducendo a zero la resa della relativasuperficie.

2. Il sostegno a favore della vendemmia verde contribuisce aripri-stinare lequilibrio tra offerta e domanda sul mercato delvino nellaComunit per evitare crisi di mercato.

3. Il sostegno a favore della vendemmia verde pu consisterenelle-rogazione di una compensazione sotto forma di pagamentoforfettarioper ettaro da stabilirsi dallo Stato membro.

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(1) Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell11 luglio2006, recantedisposizioni generali sul Fondo europeo di svilupporegionale, sul Fondosociale europeo e sul Fondo di coesione (GU L210 del 31.7.2006,pag. 25). Regolamento modificato da ultimo dalregolamento (CE)n. 1989/2006 (GU L 411 del 30.12.2006, pag. 6).

Limporto del pagamento non supera il 50 % della somma deicostidiretti della distruzione o eliminazione dei grappoli e dellaperdita direddito connessa alla distruzione o eliminazione deigrappoli.

4. Gli Stati membri interessati istituiscono un sistema, basatosucriteri oggettivi, per garantire che le misure relative allavendemmiaverde non comportino una compensazione dei singoliviticoltori supe-riore al massimale di cui al paragrafo 3, secondocomma.

Articolo 13

Fondi di mutualizzazione

1. Il sostegno a favore della costituzione di fondi dimutualizzazioneoffre assistenza ai produttori che desideranoassicurarsi contro il rischiodi fluttuazioni del mercato.

2. Il sostegno a favore della costituzione di fondi dimutualizzazionepu essere concesso sotto forma di un aiutotemporaneo e decrescentedestinato a coprire le spese amministrativedei fondi.

Articolo 14

Assicurazione del raccolto

1. Il sostegno per lassicurazione del raccolto contribuisce atutelare iredditi dei produttori colpiti da calamit naturali,condizioni climaticheavverse, fitopatie o infestazioniparassitarie.

2. Il sostegno a favore dellassicurazione del raccolto puessereconcesso sotto forma di un contributo finanziario comunitarionon su-periore:

a) all80 % del costo dei premi assicurativi versati daiproduttori acopertura delle perdite causate da condizioniclimatiche avverse as-similabili alle calamit naturali;

b) al 50 % del costo dei premi assicurativi versati daiproduttori acopertura:

i) delle perdite dovute alle cause di cui alla lettera a) e dialtreperdite causate da condizioni climatiche avverse;

ii) delle perdite dovute a animali, fitopatie o infestazioniparassitarie.

3. Il sostegno per lassicurazione del raccolto pu essereconcessosolo se i pagamenti dei premi assicurativi non compensano iproduttoridi un importo superiore al 100 % della perdita di redditosubita, tenendoconto di ogni altra compensazione che il produttoreabbia eventualmenteottenuto in virt di altri regimi di sostegnorelativi al rischio assicurato.

4. Il sostegno per lassicurazione del raccolto non creadistorsioni diconcorrenza sul mercato delle assicurazioni.

Articolo 15

Investimenti

1. Pu essere concesso un sostegno per investimenti materiali oim-materiali in impianti di trattamento, in infrastrutture vinicolee nellacommercializzazione del vino diretti a migliorare ilrendimento globaledellimpresa e riguardanti uno o pi dei seguentiaspetti:

a) la produzione o la commercializzazione dei prodotti dicuiallallegato IV;

b) lo sviluppo di nuovi prodotti, trattamenti e tecnologieconnessi con iprodotti di cui allallegato IV.

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2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, allaliquota massima,limitatoalle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensidella racco-mandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio2003, re-lativa alla definizione delle microimprese, piccole emedie imprese (1).Per i territori delle Azzorre, di Madera, delleisole Canarie, delle isoleminori del Mar Egeo ai sensi delregolamento (CE) n. 1405/2006, delConsiglio, del 18 settembre 2006,recante misure specifiche nel settoredellagricoltura a favore delleisole minori del Mar Egeo (2) e dei di-partimenti francesidoltremare, non si applicano limiti nelle dimensioniper laliquotamassima. Per le imprese cui non si applica larticolo 2,paragrafo 1,del titolo I dellallegato della raccomandazione2003/361/CE, cheoccupano meno di 750 persone o il cui fatturatoannuo non supera i200 Mio EUR, lintensit massima degli aiuti dimezzata.

Il sostegno non pu essere concesso ad imprese in difficolt aisensidegli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per ilsalvataggio e laristrutturazione di imprese in difficolt.

3. Sono esclusi dalle spese ammissibili gli elementi di cuiallarti-colo 71, paragrafo 3, lettere da a) a c), del regolamento(CE)n. 1698/2005.

4. Le seguenti intensit massime di aiuto in relazione ai costidinve-stimento ammissibili si applicano al contributocomunitario:

a) 50 % nelle regioni classificate come regioni di convergenza anormadel regolamento (CE) n. 1083/2006;

b) 40 % nelle regioni diverse dalle regioni di convergenza;

c) 75 % nelle regioni ultraperiferiche in conformit delregolamento(CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006,recante misurespecifiche nel settore dellagricoltura a favore delleregioni ultrape-riferiche dellUnione (3);

d) 65 % nelle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento(CE)n. 1405/2006.

5. Larticolo 72 del regolamento (CE) n. 1698/2005 si applicamu-tatis mutandis al sostegno di cui al paragrafo 1.

Articolo 16

Distillazione dei sottoprodotti

1. Pu essere concesso un sostegno per la distillazionevolontaria oobbligatoria dei sottoprodotti della vinificazioneeffettuata nel rispettodelle condizioni di cui allallegato VI,sezione D.

Limporto dellaiuto fissato per % vol/hl di alcole ottenuto. Nonversato alcun aiuto per il volume di alcole contenuto neisottoprodotti dadistillare che sia superiore al 10 % rispetto alvolume di alcole conte-nuto nel vino prodotto.

2. I livelli massimi di aiuto applicabili sono basati sui costidi rac-colta e trattamento e sono stabiliti secondo la procedura dicui allarti-colo 113, paragrafo 1.

3. Lalcole derivante dalla distillazione oggetto del sostegno dicui alparagrafo 1 utilizzato esclusivamente per fini industriali oenergeticionde evitare distorsioni di concorrenza.

B

2008R0479 IT 07.02.2009 002.001 20

(1) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.(2) GU L 265 del 26.9.2006,pag. 1.(3) GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato daultimo dal

regolamento (CE) n. 1276/2007 della Commissione (GU L 284del30.10.2007, pag. 11).

Articolo 17

Distillazione di alcole per usi commestibili

1. Pu essere concesso un sostegno ai produttori fino al 31luglio2012 per la distillazione del vino in alcole per usicommestibili sottoforma di aiuto per ettaro.

2. Prima della concessione del sostegno, sono presentati icorrispon-denti contratti per la distillazione del vino, nonch leopportune provedella consegna per la distillazione.

Articolo 18

Distillazione di crisi

1. Pu essere concesso un sostegno fino al 31 luglio 2012 perladistillazione volontaria o obbligatoria di eccedenze di vinodecisa dagliStati membri in casi giustificati di crisi al fine diridurre o eliminareleccedenza e nel contempo garantire la continuitdi rifornimento da unraccolto allaltro.

2. I livelli massimi di aiuto applicabili sono stabiliti secondola pro-cedura di cui allarticolo 113, paragrafo 1.

3. Lalcole derivante dalla distillazione oggetto del sostegno dicui alparagrafo 1 utilizzato esclusivamente per fini industriali oenergeticionde evitare distorsioni di concorrenza.

4. La quota della dotazione disponibile utilizzata per la misuradidistillazione di crisi non supera le seguenti quote percentualicalcolatesul totale delle risorse disponibili stabilitenellallegato II per Statomembro per il corrispondente eserciziofinanziario:

20 % nel 2009,

15 % nel 2010,

10 % nel 2011,

5 % nel 2012.

5. Gli Stati membri possono aumentare le risorse disponibili perlamisura di distillazione di crisi oltre i massimali annui previstial para-grafo 4 con lapporto di risorse nazionali entro i seguentilimiti (espressiin percentuale del corrispondente massimale annuodi cui al paragrafo 4):

5 % nella campagna viticola 2010,

10 % nella campagna viticola 2011,

15 % nella campagna viticola 2012.

Se del caso, gli Stati membri comunicano alla Commissionelapporto dirisorse nazionali ai sensi del primo comma e laCommissione approval'operazione prima che tali risorse siano resedisponibili.

Articolo 19

Uso di mosto di uve concentrato

1. Pu essere concesso un sostegno fino al 31 luglio 2012 aipro-duttori di vino che utilizzano mosto di uve concentrato,compreso ilmosto di uve concentrato rettificato, per aumentare iltitolo alcolome-trico naturale dei prodotti alle condizionistabilite allallegato V.

2. Limporto dellaiuto fissato per titolo alcolometricovolumicopotenziale e per ettolitro di mosto utilizzato perlarricchimento.

B

2008R0479 IT 07.02.2009 002.001 21

3. I livelli massimi di aiuto applicabili per questa misuranelle diversezone viticole sono stabiliti secondo la procedura dicui allarticolo 113,paragrafo 1.

Articolo 20

Condizionalit

Qualora si constati che gli agricoltori, in qualsiasi momentonei tre annisuccessivi alla riscossione di pagamenti nellambito deiprogrammi disostegno per la ristrutturazione e la riconversione deivigneti o in qual-siasi momento nel primo anno dalla riscossionedel pagamento nellam-bito dei programmi di sostegno per lavendemmia verde, non hannorispettato, nella loro azienda, i criteridi gestione obbligatori e le buonecondizioni agronomiche eambientali di cui agli articoli da 3 a 7 delregolamento (CE) n.1782/2003, se linadempienza deriva da unazioneo da unomissioneimputabile direttamente allagricoltore limporto delpagamentoridotto o azzerato, parzialmente o totalmente, in funzionedellagravit, della portata, della durata e della frequenzadellinadem-pienza e allagricoltore richiesto, se del caso, ilrimborso dellimportopercepito, alle condizioni stabilite in taliarticoli.

S e z i o n e 4

D i s p o s i z i o n i g e n e r a l i

Articolo 21

Relazioni e valutazione

1. Entro il 1o marzo di ogni anno e per la prima volta entroil1o marzo 2010, gli Stati membri presentano alla Commissioneunarelazione sullattuazione delle misure previste nei programmi disoste-gno durante lesercizio finanziario precedente.

Le relazioni elencano e descrivono le misure per le quali statoerogatoil contributo comunitario nellambito dei programmi disostegno e for-niscono in particolare precisazioni sullattuazionedelle misure di pro-mozione di cui allarticolo 10.

2. Entro il 1o marzo 2011 e, per la seconda volta, entro il 1omarzo2014 gli Stati membri presentano alla Commissione unavalutazione deicosti e dei benefici dei programmi di sostegno, conindicazioni su comesia possibile accrescerne lefficienza.

Entro il 31 dicembre 2011 la Commissione presenta alParlamentoeuropeo e al Consiglio una relazione sullattuazione dellemisure dipromozione di cui allarticolo 10.

Articolo 22

Modalit di applicazione

Le misure necessarie per lapplicazione del presente capo sonoadottatesecondo la procedura di cui allarticolo 113, paragrafo1.

Esse possono riguardare in particolare:

a) il formato della presentazione dei programmi di sostegno;

b) le norme relative alle modifiche dei programmi di sostegnoadottatedopo la loro entrata in applicazione;

c) le norme dettagliate per lapplicazione delle misure di cuiagli arti-coli da 10 a 19;

B

2008R0479 IT 07.02.2009 002.001 22

d) le condizioni alle quali occorre comunicare e pubblicizzarelassi-stenza fornita attraverso risorse finanziarie dellaComunit;

e) le modalit in materia di rendicontazione.

CAPO II

Trasferimenti di risorse finanziarie

Articolo 23

Trasferimento di risorse allo sviluppo rurale

1. A partire dallesercizio finanziario 2009, gli importi fissatial pa-ragrafo 2 in base alla spesa storica assegnata, nellambitodel regola-mento (CE) n. 1493/1999, alle misure dinterventodestinate a regola-rizzare i mercati agricoli ai sensi dellarticolo3, paragrafo 1, lettera b),del regolamento (CE) n. 1290/2005, sonodisponibili come risorse co-munitarie supplementari destinate amisure da attuare nelle regioni pro-duttrici di vino nellambitodella programmazione dello sviluppo ruralefinanziata attraverso ilregolamento (CE) n. 1698/2005.

M12. Nei rispettivi anni civili sono resi disponibili i seguentiimporti:

2009: 40,66 Mio EUR,

2010: 82,11 Mio EUR,

a partire dal 2011: 122,61 Mio EUR.

B3. Gli importi fissati al paragrafo 2 sono ripartiti tra gliStati membrisecondo quanto stabilito nellallegato III.

Gli Stati membri in corrispondenza dei quali non indicato alcunim-porto nellattuale tabella dellallegato III a motivo dellesiguitdellim-porto altrimenti ottenuto applicando la chiave diripartizione volta astabilire gli importi per lallegato III (menodi 2,5 Mio EUR da trasfe-rire nel 2009) possono decidere ditrasferire, del tutto o in parte,nellallegato III gli importi orafiguranti nellallegato II per destinarliai loro programmi disviluppo rurale. In tal caso, gli Stati membri inquestioneinformano la Commissione del trasferimento entro il 30 giugno2008 ela Commissione modifica di conseguenza il paragrafo 2 e gliallegatiII e III.

TITOLO III

MISURE REGOLAMENTARI

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 24

Classificazione delle variet di uve da vino

1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri classificano levarietdi uve da vino che possono essere impiantate, reimpiantate oinnestatesul loro territorio per la produzione di vino.

Gli Stati membri possono classificare come variet di uve davinosoltanto quelle che soddisfano le seguenti condizioni:

B

2008R0479 IT 07.02.2009 002.001 23

a) la variet in questione appartiene alla specie Vitis viniferao provieneda un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altrespecie del genereVitis;

b) la variet non una delle seguenti: Noah, Othello, Isabelle,Jacquez,Clinton e Herbemont.

Lestirpazione di una variet di uva da vino eliminata dallaclassifica-zione di cui al primo comma ha luogo entro 15 anni dallasua elimi-nazione.

2. Gli Stati membri in cui la produzione di vino non supera 50000ettolitri per campagna viticola, calcolata in base allaproduzione mediadelle ultime cinque campagne viticole, sonoesonerati dallobbligo diclassificazione di cui al paragrafo 1.

Tuttavia, anche negli Stati membri di cui al primo commapossonoessere impiantate, reimpiantate o innestate per laproduzione di vinosoltanto le variet di uve da vino rispondenti alparagrafo 1, lettere a)e b).

3. In deroga al paragrafo 1, primo e secondo comma, e alparagrafo 2,secondo comma, sono autorizzati per scopi di ricercascientifica e spe-rimentali limpianto, il reimpianto o linnestodelle seguenti variet diuve da vino:

a) le variet non classificate, per quanto concerne gli Statimembri dicui al paragrafo 1;

b) le variet non rispondenti al paragrafo 1, lettere a) e b),per quantoconcerne gli Stati membri di cui al paragrafo 2.

4. Le superfici impiantate con variet di uve da vino per laprodu-zione di vino in violazione dei paragrafi da 1 a 3 sonoestirpate.

Non v tuttavia alcun obbligo di estirpazione di tali superficise laproduzione in questione destinata esclusivamente al consumofamiliaredei viticoltori.

5. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per verificareche iproduttori si conformino al disposto dei paragrafi da 1 a4.

Articolo 25

Produzione e commercializzazione

1. I prodotti di cui allallegato IV elaborati nella Comunitsonoottenuti da variet di uve da vino classificabili a normadellarticolo 24,paragrafo 1.

2. Nella Comunit possono essere utilizzate le designazionidellecategorie di prodotti vitivinicoli figuranti nellallegato IVsolo per lacommercializzazione di un prodotto conforme allecorrispondenti con-dizioni ivi stabilite.

Tuttavia, nonostante larticolo 59, paragrafo 1, lettera a), gliStati mem-bri possono ammettere lutilizzazione della parola vinose:

a) accompagnata da un nome di frutta sotto forma didenominazionecomposta per commercializzare prodotti ottenuti dallafermentazionedi frutta diversa dalluva; oppure

b) parte di una denominazione composta.

Deve essere evitata qualsiasi confusione con prodotticorrispondenti allecategorie di vino di cui allallegato IV.

3. Le categorie di prodotti vitivinicoli elencate nellallegatoIV pos-sono essere modificate secondo la procedura di cuiallarticolo 113,paragrafo 2.

B

2008R0479 IT 07.02.2009 002.001 24

4. Ad eccezione dei vini in bottiglia per i quali pu essereprovatoche limbottigliamento anteriore al 1o settembre 1971, ilvino ottenutoda variet di uve elencate nella classificazionecompilata a norma del-larticolo 24, paragrafo 1, primo comma, manon rispondente ad unadelle categorie stabilite nellallegato IV, puessere utilizzato soltantoper il consumo familiare del viticoltore,per la produzione di aceto divino o per la distillazione.

CAPO II

Pratiche enologiche e restrizioni

Articolo 26

Ambito di applicazione

Il presente capo concerne le pratiche enologiche autorizzate ele restri-zioni applicabili in materia di produzione ecommercializzazione deiprodotti disciplinati dal presenteregolamento, nonch la procedura perdecidere in merito a talipratiche e restrizioni.

Articolo 27

Pratiche enologiche e restrizioni

1. Per la produzione e la conservazione nella Comunit deiprodottidisciplinati dal presente regolamento sono utilizzateesclusivamente lepratiche enologiche autorizzate in virt deldiritto comunitario figurantinellallegato V o stabilite inconformit degli articoli 28 e 29.

Il disposto del primo comma non si applica:

a) ai succhi di uve e ai succhi di uve concentrati;

b) al mosto di uve e al mosto di uve concentrato destinato allaprepa-razione di succo di uve.

2. Le pratiche enologiche autorizzate sono impiegate soltantoperconsentire una buona vinificazione, una buona conservazione ounbuon affinamento dei prodotti.

3. I prodotti disciplinati dal presente regolamento sonoottenuti nellaComunit nel rispetto delle restrizioni stabilitenellallegato VI.

4. vietata la commercializzazione nella Comunit dei prodottidi-sciplinati dal presente regolamento sottoposti a praticheenologiche nonautorizzate a livello comunitario o, laddoveapplicabile, non autorizzatea livello nazionale, o che violano lerestrizioni previste nellallegato VI.

Articolo 28

Regole pi rigorose decise dagli Stati membri

Gli Stati membri possono limitare o escludere il ricorso adeterminatepratiche enologiche, autorizzate in virt del dirittocomunitario, e pre-vedere norme pi restrittive per i vini prodottisul loro territorio al finedi rafforzare la preservazione dellecaratteristiche essenziali dei vini adenominazione di origineprotetta o a indicazione geografica protetta odei vini spumanti eliquorosi.

Gli Stati membri comunicano tali limitazioni, esclusioni erestrizioni allaCommissione, che ne informa gli altri Statimembri.

B

2008R0479 IT 07.02.2009 002.001 25

Articolo 29

Autorizzazione di pratiche enologiche e restrizioni

1. Fatte salve le pratiche enologiche relative allarricchimento,alla-cidificazione e alla disacidificazione previste nellallegato Vper i pro-dotti specifici in esso contemplati e le restrizionielencatenellallegato VI, lautorizzazione delle pratiche enologichee le restri-zioni relative alla produzione e alla conservazione deiprodotti discipli-nati dal presente regolamento sono decise secondola procedura di cuiallarticolo 113, paragrafo 2.

2. Gli Stati membri possono permettere luso sperimentale dipraticheenologiche non autorizzate a condizioni da determinarsisecondo laprocedura di cui allarticolo 113, paragrafo 2.

Articolo 30

Criteri per lautorizzazione

Per lautorizzazione di pratiche enologiche secondo la proceduradi cuiallarticolo 113, paragrafo 2, la Commissione:

a) si basa sulle pratiche enologiche raccomandate e pubblicatedallOr-ganizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) esui risul-tati delluso sperimentale di pratiche enologiche nonancora auto-rizzate;

b) tiene conto della protezione della salute umana;

c) valuta i possibili rischi che i consumatori siano indotti inerrorerispetto alle loro aspettative e abitudini, considerando sesiano di-sponibili e utilizzabili strumenti di informazione chepermettano diescludere tali rischi;

d) permette di preservare le caratteristiche naturali edessenziali del vinosenza causare modifiche sostanziali nellacomposizione del prodottoin questione;

e) garantisce un livello minimo accettabile di protezionedellambiente;

f) rispetta le regole generali sulle pratiche enologiche e sullerestrizionistabilite rispettivamente negli allegati V e VI.

Articolo 31

Metodi di analisi

I metodi di analisi per determinare la composizione dei prodottidisci-plinati dal presente regolamento e le regole per stabilire setali prodottisiano stati sottoposti a trattamenti in violazionedelle pratiche enologicheautorizzate sono quelli raccomandati epubblicati dallOIV.

In assenza di metodi o di regole raccomandati e pubblicatidallOIV,metodi e regole corrispondenti sono adottati secondo laprocedura di cuiallarticolo 113, paragrafo 2.

In attesa delladozione di dette regole, tali metodi e regole dautilizzaresono quelli autorizzati dagli Stati membriinteressati.

Articolo 32

Modalit di applicazione

Le misure necessarie per lapplicazione del presente capo edegliallegati V e VI sono adottate secondo la procedura di cuiallarti-colo 113, paragrafo 2, salva disposizione contrariaprevista in tali alle-gati.

B

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Esse possono riguardare in particolare:

a) le disposizioni secondo cui le pratiche enologichecomunitarie elen-cate allallegato IV del regolamento (CE) n.1493/1999 sono consi-derate pratiche enologiche autorizzate;

b) le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni,arricchimento, aci-dificazione e disacidificazione compresi,relative ai vini spumanti, aivini spumanti di qualit e ai vinispumanti aromatici di qualit;

c) le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni relativeai viniliquorosi;

d) fatto salvo il disposto dellallegato VI, sezione C, ledisposizioni chedisciplinano la miscelazione e il taglio dei mostie dei vini;

e) in assenza di regole comunitarie in materia, i requisiti dipurezza e lespecifiche delle sostanze impiegate nelle praticheenologiche;

f) le disposizioni amministrative relative alle praticheenologiche auto-rizzate;

g) le condizioni di detenzione, di circolazione e di uso deiprodotti nonconformi al disposto dellarticolo 27 ed eventualideroghe alle con-dizioni di tale articolo, nonch la fissazione dicriteri atti ad evitareun eccessivo rigore in casi specifici;

h) le condizioni alle quali gli Stati membri possono autorizzarela de-tenzione, la circolazione e luso dei prodotti non conformialle di-sposizioni del presente capo diverse da quelle stabilitedallarti-colo 27, oppure non conformi alle disposizioni diapplicazione delpresente capo.

CAPO III

Denominazioni di origine, indicazioni geografiche emenzionitradizionali

Articolo 33

Ambito di applicazione

1. Le regole relative alle denominazioni dorigine, alleindicazionigeografiche e alle menzioni tradizionali di cui ai capiIV e V si appli-cano ai prodotti di cui allallegato IV, punto 1,punti da 3 a 6 e punti 8,9, 11, 15 e 16.

2. Le regole di cui al paragrafo 1 sono basate:

a) sulla protezione dei legittimi interessi:

i) dei consumatori; e

ii) dei produttori;

b) sullassicurazione del buon funzionamento del mercato comunedeiprodotti interessati;

c) sulla promozione della produzione di prodotti di qualit,consentendonel contempo misure nazionali di politica dellaqualit.

B

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CAPO IV

Denominazioni di origine e indicazioni geografiche

S e z i o n e 1

D e f i n i z i o n i

Articolo 34

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) denominazione di origine il nome di una regione, di unluogodeterminato o, in casi eccezionali, di un paese che serve adesignareun prodotto di cui allarticolo 33, paragrafo 1, conformeai seguentirequisiti:

i) la sua qualit e le sue caratteristiche sono dovuteessenzialmenteo esclusivamente ad un particolare ambientegeografico ed aisuoi fattori naturali e umani;

ii) le uve da cui ottenuto provengono esclusivamente da talezonageografica;

iii) la sua produzione avviene in detta zona geografica;

iv) ottenuto da variet di viti appartenenti alla specie Vitisvinifera;

b) indicazione geografica lindicazione che si riferisce a unaregione,a un luogo determinato o, in casi eccezionali, a un paeseche serve adesignare un prodotto di cui allarticolo 33, paragrafo1, conforme aiseguenti requisiti:

i) possiede qualit, notoriet o altre caratteristiche specificheattri-buibili a tale origine geografica;

ii) le uve da cui ottenuto provengono per almeno l85 %esclu-sivamente da tale zona geografica;

iii) la sua produzione avviene in detta zona geografica;

iv) ottenuto da variet di viti appartenenti alla specie Vitisviniferao da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altrespecie delgenere Vitis.

2. Taluni nomi usati tradizionalmente costituiscono unadenomina-zione di origine se:

a) designano un vino;

b) si riferiscono a un nome geografico;

c) soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a),punti da i) aiv);

d) sono sottoposti alla procedura prevista dal presente capo peril con-ferimento della protezione alla denominazione di origine eallindi-cazione geografica.

3. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche,com-prese quelle che si riferiscono a zone geografiche situate neipaesi terzi,possono beneficiare della protezione comunitaria inconformit dellenorme stabilite nel presente capo.

B

2008R0479 IT 07.02.2009 002.001 28

S e z i o n e 2

D om a n d a d i p r o t e z i o n e

Articolo 35

Contenuto delle domande di protezione

1. Le domande di protezione di nomi in quanto denominazionidiorigine o indicazioni geografiche comprendono un fascicolotecnicocontenente:

a) il nome di cui chiesta la protezione;

b) il nome e lindirizzo del richiedente;

c) un disciplinare di produzione ai sensi del paragrafo 2;

d) un documento unico riepilogativo del disciplinare diproduzione dicui al paragrafo 2.

2. Il disciplinare di produzione permette agli interessati diverificarele condizioni di produzione relative alla denominazionedi origine oallindicazione geografica.

Il disciplinare comporta almeno:

a) il nome di cui chiesta la protezione;

b) una descrizione del vino (dei vini):

i) per i vini a denominazione di origine, la descrizione delleprin-cipali caratteristiche analitiche e organolettiche;

ii) per i vini a indicazione geografica, la descrizione delleprincipalicaratteristiche analitiche e la valutazione o indicazionedelle ca-ratteristiche organolettiche;

c) se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzatenellelabora-zione del vino (dei vini) nonch le relative restrizioniapplicabili adetta elaborazione;

d) la delimitazione della relativa zona geografica;

e) le rese massime per ettaro;

f) unindicazione della o delle variet di uve da cui il vino (ivini) (sono) ottenuto(i);

g) gli elementi che evidenziano il legame di cui allarticolo 34,para-grafo 1, lettera a), punto i), oppure, secondo i casi,allarticolo 34,paragrafo 1, lettera b), punto i);

h) le condizioni applicabili previste nelle disposizionicomunitarie onazionali oppure previste dagli Stati membri, daunorganizzazioneche gestisce la designazione di origine protetta olindicazione geo-grafica protetta, purch tali condizioni sianooggettive, non discrimi-natorie e compatibili con il dirittocomunitario;

i) il nome e lindirizzo delle autorit o degli organismi cheverificano ilrispetto delle disposizioni del disciplinare, e lerelative attribuzioni.

Articolo 36

Domanda di protezione relativa a una zona geografica situata inunpaese terzo

1. La domanda di protezione relativa a una zona geograficasituata inun paese terzo contiene, oltre agli elementi previstiallarticolo 35, glielementi che comprovano che la denominazioneprotetta nel suo paesedi origine.

B

2008R0479 IT 07.02.2009 002.001 29

2. La domanda trasmessa alla Commissione direttamente dalrichie-dente oppure per il tramite delle autorit del paese terzointeressato.

3. La domanda di protezione presentata in una delle lingueufficialidella Comunit o accompagnata da una traduzione certificatain una ditali lingue.

Articolo 37

Richiedenti

1. La domanda di protezione di una denominazione di origine odiuna indicazione geografica pu essere presentata da qualunqueassocia-zione di produttori o, in casi eccezionali, da singoliproduttori. Possonocompartecipare alla domanda anche altre partiinteressate.

2. I produttori possono presentare una domanda di protezioneesclu-sivamente per i vini che producono.

3. Nel caso di un nome che designa una zona geograficatransfron-taliera o di un nome tradizionale relativo ad una zonageografica tran-sfrontaliera, pu essere presentata una domandacomune.

S e z i o n e 3

P r o c e d u r a d i c o n f e r i m e n t o d e l l a p r o te z i o n e

Articolo 38

Procedura nazionale preliminare

1. Le domande di protezione di una denominazione di origine odiunindicazione geografica, a norma allarticolo 34, di vinioriginari dellaComunit sono esaminate nellambito di una proceduranazionale pre-liminare in conformit del presente articolo.

2. La domanda di protezione presentata nello Stato membro delcuiterritorio originaria la denominazione di origine o lindicazionegeo-grafica.

3. Lo Stato membro esamina se la domanda di protezioneconformealle condizioni stabilite dal presente capo.

Lo Stato membro mette in atto una procedura nazionale chegarantisceladeguata pubblicazione della domanda e prevede unperiodo di almenodue mesi dalla data della pubblicazione, nel corsodel quale ogni per-sona fisica o giuridica avente un interesselegittimo e stabilita o resi-dente sul suo territorio pu fareopposizione alla protezione propostapresentando allo Stato membrouna dichiarazione debitamente motivata.

4. Lo Stato membro respinge la domanda se considera che ladeno-minazione di origine o lindicazione geografica non soddisfi lerelativecondizioni, come pure nelleventualit che sia incompatibilecon il di-ritto comunitario in generale.

5. Se ritiene che le condizioni applicabili siano soddisfatte,lo Statomembro

a) pubblica il documento unico e il disciplinare di produzionealmenosu Internet; e

b) trasmette alla Commissione una domanda di protezionecontenente leseguenti informazioni:

i) il nome e lindirizzo del richiedente;

ii) il documento unico di cui allarticolo 35, paragrafo 1,lettera d);

B

2008R0479 IT 07.02.2009 002.001 30

iii) una dichiarazione con cui afferma che la domanda presentatadalrichiedente soddisfa, a suo giudizio, le condizioni delpresenteregolamento;

iv) il riferimento alla pubblicazione di cui alla letteraa).

Tali informazioni sono presentate in una delle lingue ufficialidellaComunit o accompagnate da una traduzione certificata in una ditalilingue.

6. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative,regolamentarie amministrative necessarie per conformarsi con ilpresente articoloentro il 1o agosto 2009.

7. Lo Stato membro in cui non vige alcuna normativa nazionalesullaprotezione delle denominazioni di origine e indicazionigeografiche puconcedere alla denominazione, secondo i termini delpresente capo e atitolo esclusivamente transitorio, una protezionea livello nazionale coneffetto dalla data in cui la domandapresentata alla Commissione. Laprotezione nazionale transitoriacessa il giorno in cui adottata unadecisione di registrazione o dirigetto a norma del presente capo.

Articolo 39

Esame da parte della Commissione

1. La Commissione pubblica la data di presentazione delladomandadi protezione della denominazione di origine odellindicazione geogra-fica.

2. La Commissione verifica se le domande di protezione di cuial-larticolo 38, paragrafo 5, soddisfino le condizioni stabilitedal presentecapo.

3. Se ritiene soddisfatte le condizioni del presente capo, laCommis-sione pubblica nella Gazzetta ufficiale dellUnione europeail docu-mento unico di cui allarticolo 35, paragrafo 1, lettera d),e il riferimentodella pubblicazione del disciplinare di cuiallarticolo 38, paragrafo 5.

In caso contrario, secondo la procedura di cui allarticolo 113,para-grafo 2, si decide di respingere la domanda.

Articolo 40

Procedura di opposizione

Entro due mesi dalla pubblicazione prevista allarticolo 39,paragrafo 3,primo comma, ogni Stato membro o paese terzo, od ognipersona fisicao giuridica avente un interesse legittimo, stabilitao residente in unoStato membro diverso da quello che chiede laprotezione o in un paeseterzo, pu opporsi alla protezione propostapresentando alla Commis-sione una dichiarazione debitamentemotivata relativa alle condizioni diammissibilit disposte nelpresente capo.

Per le persone fisiche o giuridiche stabilite o residenti in unpaese terzo,la dichiarazione presentata, direttamente o per iltramite delle autoritdi tale paese terzo, nel termine di due mesidi cui al primo comma.

Articolo 41

Decisione sulla protezione

In base alle informazioni a disposizione della Commissione, sidecide,secondo la procedura di cui allarticolo 113, paragrafo 2, diconferire laprotezione alla denominazione di origine oallindicazione geograficache soddisfi le condizioni stabilite nelpresente capo e sia compatibile

B

2008R0479 IT 07.02.2009 002.001 31

con il diritto comunitario oppure di respingere la domanda se lecondi-zioni suddette non sono soddisfatte.

S e z i o n e 4

C a s i s p e c i f i c i

Articolo 42

Omonimi

1. La registrazione del nome per cui presentata la domanda,omo-nimo o parzialmente omonimo di un nome gi registrato ai sensidelpresente regolamento, tiene debitamente conto degli usi locali etradi-zionali e dei rischi di confusione.

Un nome omonimo che induca erroneamente il consumatore apensareche i prodotti siano originari di un altro territorio nonregistrato,bench sia esatto per quanto attiene al territorio, allaregione o al l

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Name: Tuan Roob DDS

Birthday: 1999-11-20

Address: Suite 592 642 Pfannerstill Island, South Keila, LA 74970-3076

Phone: +9617721773649

Job: Marketing Producer

Hobby: Skydiving, Flag Football, Knitting, Running, Lego building, Hunting, Juggling

Introduction: My name is Tuan Roob DDS, I am a friendly, good, energetic, faithful, fantastic, gentle, enchanting person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.